Avvertenza:

   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della  giustizia ai sensi dell'art. 11, comma I del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.


                     Modifiche al codice penale


  1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a)  il  n.  5)  e' sostituito dal seguente: «5) in occasione della
commissione  di  taluno  dei delitti previsti dagli articoli 609-bis,
609-quater e 609-octies; »;
   b)  dopo  il  numero 5) e' inserito il seguente: «5.1) dall'autore
del  delitto  previsto  dall'articolo  612-bis (( nei confronti della
stessa persona offesa.». ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si  riporta  il  testo dell'art. 576 del codice penale
          come modificato dalla presente legge:
             «Art. 576. Circostanze aggravanti. Pena di morte.
             Si  applica  la  pena  di  morte  se  il fatto preveduto
          dall'articolo precedente e' commesso:
              1)  col  concorso  di taluna delle circostanze indicate
          nel n. 2 dell'art. 61;
              2)   contro   l'ascendente  o  il  discendente,  quando
          concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4
          dell'art.  61  o quando e' adoperato un mezzo venefico o un
          altro mezzo insidioso, ovvero quando vi e' premeditazione;
              3)  dal  latitante,  per  sottrarsi  all'arresto,  alla
          cattura  o  alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi
          di sussistenza durante la latitanza;
              4)   dall'associato   per   delinquere,  per  sottrarsi
          all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
              5) in occasione della commissione di taluno dei delitti
          previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;
              5.1) dall'autore del delitto previsto dall'art. 612-bis
          nei confronti della stessa persona offesa;
              5-bis)   contro   un  ufficiale  o  agente  di  polizia
          giudiziaria,  ovvero  un  ufficiale  o  agente  di pubblica
          sicurezza,  nell'atto  o  a  causa  dell'adempimento  delle
          funzioni o del servizio.
             E'  latitante,  agli  effetti della legge penale, chi si
          trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.».
             - Si riporta il testo degli articoli 609-bis, 609-quater
          e 609-octies del codice penale:
             «Art. 609-bis. Violenza sessuale.
             Chiunque,  con  violenza  o minaccia o mediante abuso di
          autorita',  costringe  taluno  a  compiere  o  subire  atti
          sessuali  e'  punito  con  la  reclusione da cinque a dieci
          anni.
             Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o
          subire atti sessuali:
              1)  abusando  delle condizioni di inferiorita' fisica o
          psichica della persona offesa al momento del fatto;
              2)  traendo in inganno la persona offesa per essersi il
          colpevole sostituito ad altra persona.
             Nei  casi  di  minore  gravita'  la pena e' diminuita in
          misura non eccedente i due terzi.».
             «Art. 609-quater. Atti sessuali con minorenne.
             Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque,
          al  di  fuori  delle  ipotesi  previste  in detto articolo,
          compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
             1) non ha compiuto gli anni quattordici;
             2)  non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole
          sia  l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
          convivente,  il  tutore,  ovvero  altra  persona  cui,  per
          ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza
          o  di  custodia,  il  minore  e'  affidato o che abbia, con
          quest'ultimo, una relazione di convivenza.
             Al  di  fuori  delle ipotesi previste dall'art. 609-bis,
          l'ascendente,  il  genitore,  anche  adottivo,  o il di lui
          convivente,  o  il  tutore  che,  con  l'abuso  dei  poteri
          connessi  alla  sua  posizione,  compie  atti  sessuali con
          persona  minore  che ha compiuto gli anni sedici, e' punito
          con la reclusione da tre a sei anni.
             Non  e'  punibile  il  minorenne  che, al di fuori delle
          ipotesi  previste  nell'art.  609-bis, compie atti sessuali
          con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
          differenza  di  eta'  tra i soggetti non e' superiore a tre
          anni.
             Nei  casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a
          due terzi.
             Si  applica  la  pena  di  cui all'art. 609-ter, secondo
          comma,  se  la  persona  offesa  non  ha  compiuto gli anni
          dieci.».
             «Art. 609-octies. Violenza sessuale di gruppo.
             La   violenza   sessuale   di   gruppo   consiste  nella
          partecipazione,  da  parte di piu' persone riunite, ad atti
          di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis.
             Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e'
          punito con la reclusione da sei a dodici anni.
             La   pena   e'   aumentata   se  concorre  taluna  delle
          circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter.
             La  pena  e'  diminuita per il partecipante la cui opera
          abbia  avuto  minima  importanza nella preparazione o nella
          esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
          sia   stato   determinato  a  commettere  il  reato  quando
          concorrono  le  condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del
          primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.».
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 612-bis del codice
          penale:
             «Art. 612-bis. Atti persecutori.
             Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu' grave reato, e'
          punito  con  la  reclusione  da  sei  mesi  a  quattro anni
          chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno
          in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o
          di  paura  ovvero  da  ingenerare  un  fondato  timore  per
          l'incolumita'  propria  o  di  un  prossimo  congiunto o di
          persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
          costringere  lo  stesso ad alterare le proprie abitudini di
          vita.
             La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge
          legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata
          legata da relazione affettiva alla persona offesa.
             La  pena  e'  aumentata  fino  alla meta' se il fatto e'
          commesso  a  danno  di  un minore, di una donna in stato di
          gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'art.
          3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da
          persona travisata.
             Il  delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
          termine  per  la proposizione della querela e' di sei mesi.
          Si  procede  tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei
          confronti  di un minore o di una persona con disabilita' di
          cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche'
          quando  il fatto e' connesso con altro delitto per il quale
          si deve procedere d'ufficio.».